Statuto

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STATUTO MIGHTY MEDIC
Multidisciplinary International Group for Hemapheresis TherapY and MEtabolic DIsturbances Contrast

Articolo 1 – Denominazione

1.1La “Multidisciplinary International Group for Hemapheresis TherapY and MEtabolic DIsturbances Contrast”, in breve “MIGHTY MEDIC”, è un’Associazione scientifica a cui partecipano soci persone fisiche e giuridiche.

Articolo 2 – Sede 

2.1 La Società ha sede legale a Roma, Via Monti di Pietralata n. 171, CAP 00157. Il Comitato Direttivo potrà istituire uffici, delegazioni e sedi secondarie e/o trasferire la sede altrove, purché nel territorio italiano

Articolo 3 – Finalità e attività dell’associazione 

3.1 L’Associazione, in piena autonomia ed indipendenza da movimenti o partiti politici od organizzazioni aventi scopo di lucro, si propone di promuovere e favorire la ricerca tecnico- scientifica nel campo della Diagnosi, Terapia delle Malattie Metaboliche e Prevenzione dell’Aterosclerosi e delle Tecniche Terapeutiche Extracorporee per le diverse indicazioni, lo sviluppo ed il corretto esercizio della professione medica attinente e l’aggiornamento continuo al fine di assicurare i migliori standard assistenziali al paziente. In tal modo raggiunge l’obiettivo di far crescere, su tutto il territorio nazionale, la cultura dell’appropriatezza diagnostica terapeutica nel campo della Diagnosi, Terapia delle Malattie Metaboliche e Prevenzione dell’Aterosclerosi e delle Tecniche terapeutiche Extracorporee per le diverse indicazioni.
3.2 L’Associazione può organizzare incontri di studio e convegni, promuovere indagini, studi, rilevazioni statistiche,
informazioni e produrre documentazioni relativi ai suoi campi di interesse; promuovere, sostenere e realizzare ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo, la valorizzazione ed il progresso dei medici che si occupano della Diagnosi, Terapia delle Malattie Metaboliche e Prevenzione dell’Aterosclerosi e delle Tecniche Terapeutiche Extracorporee per le diverse indicazioni; svolgere attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel settore, anche a favore dei proprisoci e/o di terzi.
3.3 L’Associazione si propone di valorizzare e promuovere l’attività scientifica dei propri soci, anche attraverso la formazione permanente e l’aggiornamento professionale tramite la realizzazione di programmi annuali di attività formativa – attraverso congressi, corsi e pubblicazioni; ciò anche in collaborazione con altre Associazioni aventi gli stessi scopi.
3.4 L’Associazione si propone di collaborare con il Ministero della salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali nella promozione e nello sviluppo di iniziative di natura assistenziale e sociale atte a migliorare gli interventi a favore delle persone affette da patologie legate alla Diagnosi, Terapia delle Malattie Metaboliche e Prevenzione dell’Aterosclerosi e delle Tecniche Terapeutiche Extracorporee per le diverse indicazioni.
3.5 L’Associazione si propone di elaborare e condividere linee guida comuni, attraverso la standardizzazione di procedure di lavoro e di ricerca, anche in collaborazione con altre Associazioni o altre società scientifiche.
3.6 L’Associazione potrà compiere ogni altra iniziativa anche di carattere finanziario, immobiliare, commerciale solo al fine di perseguire lo scopo associativo. L’Associazione può ricevere lasciti ed elargizioni da Enti privati, pubblici o altre Associazioni.

Articolo 4 – Requisiti e qualifica dei Soci

4.1 Il numero dei soci è illimitato.
4.2 Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
4.3 È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti chene derivano.
4.4 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Comitato Direttivo, sottoscrivendo una apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
4.5 All’atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e verrà effettuata l’iscrizione nel libro soci. A partire da tale momento il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. L’eventuale rigetto delle domanda dovrà essere motivato e l’aspirante socio potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

Articolo 5 – Diritti degli Associati

5.1 La qualità di socio, come anzidetta, comporta la possibilità di frequentare e sostenere l’Associazione e di partecipare alle iniziative ed agli eventi dalla stessa organizzati. Ai Soci fondatori, nonché agli Ordinari più meritevoli, possono essere attribuite, dal Comitato Direttivo, eventuali funzioni operative. Gli incarichi assunti devono essere espletati con diligenza, serietà e moralità.
5.2 L’appartenenza all’Associazione dà diritto:
a) a partecipare all’Assemblea dei Soci;
b) ad accedere ai documenti ed agli atti riguardanti l’Associazione;
c) a concorrere al raggiungimento dello scopo associativo;
d) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
e) a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Articolo 6 – Obblighi degli Associati

6.1 I soci sono tenuti:
a) a contribuire al raggiungimento dello scopo associativo, nei limiti delle proprie possibilità e competenze;
b) ad astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l’obiettivo dell’Associazione;
c) all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
d) al versamento del contributo associativo annuale, stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Comitato Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

6.2 Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibilie non rivalutabili.

Articolo 7 – Perdita della qualifica di socio

7.1 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale, per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.
7.2 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
7.3 L’esclusione sarà deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
7.4 Il provvedimento del Comitato Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con la stessa parte interessata ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
7.5 Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
7.6 Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante comunicazione scritta (raccomandata/fax/e-mail).
7.7 I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Articolo 8 – Tipologia degli Associati

8.1 Gli associati sono suddivisi nelle seguenti distinte categorie:

8.1.1 Soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo dell’Associazione;
8.1.2 Soci Ordinari: possono essere i laureati in Medicina e Chirurgia che condividono e sostengono lo scopo associativo e contribuiscono alla sua valorizzazione;
8.1.3 Soci onorari: possono essere tutti coloro che si siano particolarmente distinti nell’ambito delle discipline correlate della Diagnosi, Terapia delle Malattie Metaboliche e Prevenzione dell’Aterosclerosi e delle Tecniche Terapeutiche Extracorporee per le diverse indicazioni o che comunque godano di particolare prestigio e riconoscimento. La proposta di nomina a Socio Onorario viene fatta dal Comitato Direttivo e decisa dall’Assemblea generale ordinaria dei Soci. I Soci Onorari non pagano la quota associativa.
8.1.4 Soci sostenitori: possono essere nominati dall’Assemblea generale ordinaria, su proposta del Comitato Direttivo, coloro che sostengono finanziariamente l’Associazione. I soci sostenitori non pagano la quota associativa e non hanno diritto di voto;
8.1.5 Persone giuridiche: possono essere soci le persone giuridiche che condividono o hanno finalità analoghe a quelle dell’associazione, previa delibera del Comitato Esecutivo ed hanno diritto di voto attivo e non passivo.

8.2 I soci Ordinari sono tenuti a versare un contributo (quota associativa) annuo che viene fissato dal Comitato Direttivo.

Articolo 9 – Organi dell’Associazione

9.1 Sono organi dell’Associazione:

9.1.1 l’Assemblea dei Soci;
9.1.2 il Comitato Direttivo;
9.1.3 il Presidente;
9.1.4 il Vice presidente;
9.1.5 il Segretario
9.1.6 il Tesoriere;
9.1.7 il Collegio Sindacale (facoltativo).

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 10 – Assemblee dei Soci

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, le cui decisioni assunte sono attuate dal Comitato Direttivo.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. In particolare, sono compiti dell’Assemblea Ordinaria:
a) elezione del Consiglio direttivo;
b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
d) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
e) approvazione di eventuali Regolamenti;
f) deliberazione in merito al rigetto e all’esclusione dei soci.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

L’assemblea, di norma, e’ considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:
a) sullo scioglimento dell’Associazione e nomina dei liquidatori;
b) sulle modifiche dello Statuto e dell’Atto Costitutivo;
c) sulle delibere di trasformazione e di fusione;
d) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo e dal Presidente.

Articolo 13 – Convocazione assemblea

13.1 La convocazione dell’Assemblea ordinaria viene effettuata dal Presidente del Comitato Direttivo mediante comunicazione scritta, anche attraverso mezzi telematici ed informatici,
da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni (ridotti a 7 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.
13.2 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
13.3 Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario.
13.4 L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Comitato Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data
della richiesta.
13.5 L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, oltreché dal Comitato Direttivo su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti dello Stesso.

Articolo 14 – Validità e delibere assemblea

14.1 In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
14.2 Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
14.3 Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.
14.4 L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
14.5 L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione
ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
14.6 La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.
14.7 Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 – Comitato Direttivo

15.1 Il Comitato Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione. Esso è composto da un numero di componenti dispari, non inferiore a 5 (cinque), eletti dall’Assemblea fra gli associati. Il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.
15.2 I membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili, svolgono la loro attività gratuitamente e restano in carica per tre anni. Il Comitato Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 degli Associati.
15.3 Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Generale-Tesoriere ed i Soci Coordinatori.
15.4 Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.
15.5 Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
15.6 In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Comitato provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono
in carica fino allo scadere dell’intero Comitato, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il
reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
15.7 Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato.
15.8 Il Comitato Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario e determinare le quote associative annuali;
c) valutare l’ammissione di nuovi Associati;
d) deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati
e) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
f) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale ed affidare incarichi per il funzionamento, la gestione e la tutela dell’associazione;
g) predisporre l’ordine del giorno per l’Assemblea Generale e dare esecuzione alle deliberazioni di quest’ultima;
h) assegnare i compiti ai propri membri e fissare le mansioni degli Associati in seno all’Associazione;
i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Articolo 16 – Il Presidente

16.1 Il Presidente ha il compito di dirigere l’Associazione e ne ha la legale rappresentanza, di fronte ai terzi ed in giudizio.
16.2 Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti
l’ordinaria amministrazione.
16.3 Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato Direttivo, ne assume i poteri potendo adottare provvedimenti indifferibili e indispensabili per il corretto funzionamento dell’Associazione,
chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
16.4 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
16.5 In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 17 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le Sue funzioni nel caso quest’ultimo ne sia impedito per assenza o per altra causa.

Articolo 18 – Il Segretario

18.1 Il segretario può essere sia un membro del Comitato Direttivo, con diritto di voto, sia persona al di fuori di esso (senza diritto di voto) anche non socio ed è nominato dal Presidente. Affianca il Presidente nel disbrigo delle necessità ordinarie e straordinarie dell’associazione.
18.2 I compiti del Segretario sono: dirigere gli uffici dell’Associazione; tenere aggiornato l’elenco dei soci, curare lo svolgimento delle assemblee e delle sedute del consiglio direttivo redigendo i verbali, attuare i collegamenti tra Presidente e consiglieri, curare il disbrigo degli affari ordinari;
svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Comitato Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti; avere cura di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione.
18.3 Per l’attività svolta, in nome dell’Associazione, al Segretario Generale è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Articolo 19 – Il Tesoriere

19.1 Il tesoriere può essere sia un membro del Consiglio Direttivo (con diritto di voto) sia persona al di fuori di esso (senza diritto di voto) anche non socio ed è nominato dal Presidente.
19.2 Presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi. Provvede alla riscossione delle entrate ed alla erogazione delle spese, cura l’amministrazione finanziaria, riscuote le quote sociali,

Articolo 20 – Collegio Sindacale

L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, nomina il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci, che resta in carica tre anni.
Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente ed ha la funzione di controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili, vigilando sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

Articolo 21 – Patrimonio

21.1 L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività:
a) dall’introito delle quote associative;
b) dai beni mobili ed immobili in proprietà e, comunque, acquistati o pervenuti da lasciti e/o donazioni;
c) da utili derivanti da eventuali attività svolte dall’Associazione;
d) da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di Enti o privati.
e) da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
f) da contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
g) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
h) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
i) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
21.2 Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto dello scioglimento.
21.3 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
21.4 L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
21.5 I beni dell’Associazione sono intestati ad essa. I terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’Associazione, per le obbligazioni assunte dalle persone che la rappresentano.
21.6 Le quote degli Associati non sono trasferibili per nessuna ragione.

Articolo 22 – Esercizio Sociale

22.1 L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l’anno solare.
22.2 Il Comitato Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.
22.3 Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Articolo 23 – Scioglimento e liquidazione

23.1 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
23.2 L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, ai sensi di legge, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
23.3 Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno.

Articolo 25 – Controversie

Le eventuali controversie tra Associati e tra quest’ultimi e l’Associazione e i suoi organi, saranno affidati, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di 3 (tre) arbitri, da nominarsi da parte dell’Assemblea tra i Soci Fondatori. Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza alcuna formalità di procedura.

Articolo 26 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

F.to:

Repertorio n. 39.038 Raccolta n. 12.228

 

 

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